1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e ai loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica, per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di captazioni, di recupero, di trasporto e di distribuzione delle acque, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito