Art. 9.
(Contributi per il contenimento dei consumi idrici nel settore civile).

      1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e ai loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica, per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di captazioni, di recupero, di trasporto e di distribuzione delle acque, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1.
      2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito

 

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il Ministro dello sviluppo economico, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di 25.823 euro per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 154.937 euro per i progetti esecutivi.